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11 Feb 2026

Nuove disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro – Legge n. 198/2025

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 è stata pubblicata la Legge 29 dicembre 2025 n. 198, di conversione del Decreto Legge 31 ottobre 2025 n. 159, recante misure urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di protezione civile.

La legge è in vigore dal 30 dicembre 2025.

Di seguito riportiamo brevemente le principali novità introdotte:

FORMAZIONE – SETTORE TURISTICO-RICETTIVO E RISTORAZIONE

La formazione e l’eventuale addestramento dei lavoratori devono concludersi entro 30 giorni dall’assunzione o dall’inizio dell’utilizzo del lavoratore in somministrazione.

PATENTE A CREDITI

  • Sanzione per imprese appaltatrici o subappaltatrici prive di patente: 10% del valore dei lavori, con minimo 12.000 €.
  • Lavoro irregolare: decurtazione di 5 punti per ciascun lavoratore dalla patente a crediti, con effetto immediato alla notifica del verbale emanato dai competenti Organi di Vigilanza.
  • Le decurtazioni si applicano agli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026.

BADGE DI CANTIERE

Obbligo, per le imprese operanti in cantieri edili e in altri ambiti ad alto rischio, da individuare con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di fornire ai lavoratori una tessera di riconoscimento con codice univoco anticontraffazione, che potrà essere resa disponibile anche in formato digitale tramite strumenti interoperabili con la piattaforma del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

PREVENZIONE, FORMAZIONE E DPI

  • Promozione di interventi di formazione in materia prevenzionale da parte di INAIL.
  • Interventi di sostegno per micro, piccole e medie imprese destinati all’adozione di DPI innovativi.
  • Aggiornamento RLS nelle aziende fino a 15 lavoratori demandato alla contrattazione collettiva.
  • Obbligo del Datore di Lavoro di garantire efficienza e igiene dei DPI, inclusi gli indumenti che assumono tale funzione a seguito della valutazione dei rischi.

LAVORI IN QUOTA E SCALE FISSE

Per le scale verticali permanenti di altezza superiore a 5 metri, con inclinazione maggiore di 75°, fissate a
un supporto e utilizzate come mezzo di accesso, è previsto l’obbligo di adozione, in alternativa e sulla base
della valutazione dei rischi, di:

  • una gabbia di sicurezza, oppure
  • un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto, conforme all’art. 115 del D.Lgs. 81/2008.

Per le scale permanenti installate entro il 31 ottobre 2025, tali disposizioni trovano applicazione a decorrere dal 1° febbraio 2026.

In materia di protezione contro le cadute dall’alto, la norma ribadisce il principio della priorità delle misure di protezione collettiva (parapetti, reti di sicurezza) rispetto ai dispositivi di protezione individuale.
Qualora non sia possibile adottare protezioni collettive, nella scelta dei DPI deve essere data priorità, nell’ordine, a:

  1. sistemi di trattenuta;
  2. sistemi di posizionamento sul lavoro;
  3. sistemi di accesso e posizionamento mediante funi; rispetto ai sistemi di arresto della caduta.

STUDENTI NEI PERCORSI SCUOLA-LAVORO

  • Estensione della tutela INAIL anche agli infortuni in itinere.
  • Divieto di adibizione degli studenti a lavorazioni ad alto rischio, come individuate nel DVR dell’impresa ospitante.

NORME TECNICHE, VIGILANZA E PREVENZIONE

  • Avvio di convenzioni per la consultazione gratuita delle norme UNI in materia di salute e sicurezza.
  • I controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati dal personale sanitario delle ASL.
  • Previste linee guida sui mancati infortuni per le imprese con più di 15 dipendenti (entro 6 mesi).

PREMIALITÀ INAIL

Dal 1° gennaio 2026, previste misure di riduzione contributiva per le imprese virtuose.
Sono escluse le aziende con condanne definitive per gravi violazioni in materia di sicurezza negli ultimi due anni.

SORVEGLIANZA SANITARIA

  • Nuovi obblighi informativi del Medico Competente in materia di prevenzione oncologica.
  • Possibilità di visite mediche durante il turno di lavoro in caso di ragionevole sospetto di assunzione di alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope.
  • Supporto alla sorveglianza sanitaria per imprese fino a 10 lavoratori tramite organismi paritetici.

Vi invitiamo a contattarci per valutare insieme l’impatto delle novità sulla vostra realtà aziendale.

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